3.4 L’importatore deve essere sempre considerato la stessa entità legale del consegnatario dichiarato nel DAU(Documento amministrativo semplificato) usato dalle autorità doganali?Ciò implica che il consegnatario è responsabile della registrazione?(nuova)
No. Secondo l’Articolo 3(11) del Regolamento REACH l’importatore è la persona fisica o legale stabilita nel territorio comunitario responsabile per l’importazione, cioè dell’introduzione fisica (delle merci) nel territorio doganale della Comunità (Articolo 3(10) del REACH. Come dichiarato nella sezione 1.5.3.3 della Guida alla Registrazione la responsabilità dell’importazione dipende da diversi fattori, quali il soggetto che fa l’ordine, che paga, che sbriga le formalità doganali, ma queste potrebbero non essere decisive di per sé.
In molti casi il ricevente ultimo dei beni (il consegnatario) sarà anche la stessa entità legale che è responsabile dell’importazione. Tuttavia non è sempre così. Se ad esempio l’impresa A (stabilita in un paese del SEE) ordina beni dall’impresa B (stabilita in un altro paese del SEE) che agisce da distributore, l’impresa A non sarà probabilmente a conoscenza dell’origine della merce. L’Impresa B potrebbe scegliere di ordinare le merci sia da un fabbricante del SEE o extra-SEE. Nel caso in cui l’impresa B dovesse scegliere di ordinare da un fabbricante extra-SEE (impresa C) le merci potrebbero essere spedite direttamente dall’impresa C all’impresa A al fine di risparmiare sui costi di trasporto. In questo caso l’impresa A sarà indicata come “consegnataria” nel modulo DAU e la gestione delle pratiche doganali avverrà nel paese in cui è stabilità l’impresa A. Il pagamento della merce, in ogni caso, viene pattuito tra l’impresa A e B. Inoltre si noti che nell’esempio riportato l’impresa B non rappresenta un’ “agenzia di vendite” come descritto nella sezione 1.5.3.3 della Guida alla Registrazione, dal momento che l’”agenzia di vendite” non sceglie il fabbricante da cui acquistare la merce.
Dal momento che la decisione di ordinare le merci da un fabbricante del SEE o extra-SEE è responsabilità dell’impresa B, quest’ultima (e non l’impresa A) dovrà essere considerata l’entità legale responsabile dell'immissione fisica delle merci nel territorio doganale della Comunità, mentre l’impresa A è un utilizzatore a valle.
L’obbligo di registrazione ricadrà di conseguenza sull’impresa B. L’Impresa A, a sua volta, dovrà essere in grado di dimostrare attraverso la pertinente documentazione da esibire in caso di controllo alle autorità di vigilanza che è un utilizzatore a valle, ad esempio dimostrando che l’ordine è stato effettuato all’impresa B.
Inoltre, è necessario sottolineare che nell’interpretazione del termine “importatore” ai sensi del Regolamento REACH non è possibile ricadere nell’ambito del Codice della Comunità Doganale (Regolamento (CEE) No. 2913/92) o negli INCOTERMS.

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