4.6 Come può un fabbricante extra UE aiutare il proprio rappresentante esclusivo o gli importatori a prepararsi per la registrazione?
L’importatore o il rappresentante unico è responsabile per la presentazione di un dossier di registrazione o di una pre-registrazione per poter usufruire dell’agevolazione del regime transitorio per le sostanze phase-in. Al fine di agevolare questi soggetti nell’ambito di REACH, il “fabbricante extra UE” potrebbe desiderare di metterli a conoscenza dei requisiti di informazione di cui al REACH ed iniziare a raccogliere le informazioni pertinenti.
Ciò può includere il numero di identificazione (CAS o EINECS/ELINCS/NLP), la denominazione della sostanze ed informazioni sulla composizione. Tutto ciò è spiegato con maggiori dettagli nella Guida all’identificazione e denominazione delle sostanze nel REACH .
Il “fabbricante extra UE” può anche aiutare nel fornire tutte le informazioni disponibili riguardanti le proprietà intrinseche delle sostanze (si veda il REACH allegati VII e XI). Comunque, queste misure di supporto del “fabbricante extra UE”non possono sollevare il rappresentante esclusivo o l’importatore dai loro obblighi derivanti dal REACH.
Maggiori informazioni per i “fabbricanti extra UE” sono disponibili al link: http://echa.europa.eu/about/form_reach/form_not_eu_location_en.asp

Precedente: 4.5 Un rappresentante esclusivo può rappresentare più di un'azienda? (rev)

