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Home FAQ 5- Pre-registrazione 5.2 È possibile beneficiare di disposizioni specifiche per le sostanze soggette a regime transitorio, se la sostanza non viene pre-registrata entro il 1° dicembre 2008? (rev)

5.2 È possibile beneficiare di disposizioni specifiche per le sostanze soggette a regime transitorio, se la sostanza non viene pre-registrata entro il 1° dicembre 2008? (rev)

Al fine di beneficiare della scadenza estesa per la registrazione delle sostanze a regime transitorio (phase-in), esse dovevano essere state pre-registrate tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Tuttavia, nel caso di un fabbricante o importatore che produca o importi sostanze in quantità pari o superiori ad 1 tonnellata/anno per la prima volta successivamente alla scadenza del termine della pre-registrazione (1° dicembre 2008), è ancora possibile effettuare una pre-registrazione. In questo caso, il fabbricante o importatore può beneficiare della scadenza estesa per la registrazione delle sostanze phase-in anche se non ha effettuato la pre-registrazione entro i termini stabiliti. Secondo l’Articolo 28(6) del Regolamento REACH, chi fabbrica o importa per la prima volta può pre-registrare entro sei mesi dalla prima produzione o importazione che superi la soglia di una tonnellata, e non oltre i 12 mesi prima del rispettivo termine ultimo per la registrazione.

 Tali fabbricanti o importatori dovranno pertanto presentare la pre-registrazione prima del 1° dicembre 2009, 1° giugno 2012 o 1° giugno 2017, secondo il caso, come descritto al capitolo 3.6 della Guida alla condivisione dei dati.

Lo stesso vale per la produzione di articoli e gli articoli importati che contengono una sostanza soggetta a regime transitorio per la quale è richiesta la registrazione e che viene impiegata dall'impresa per la prima volta.

 

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