6.1.1 Chi è dichiarante in caso di lavorazione in conto terzi delle sostanze?
Per produttore in conto terzi si intende normalmente una impresa che produce una sostanza (in quanto tale, contenuta in un preparato o in un articolo) con le proprie attrezzature tecniche seguendo le indicazioni di un terzo in cambio di un compenso economico. Generalmente la sostanza è immessa sul mercato dal terzo. Questa tipologia di lavorazione è per esempio utilizzata in una fase intermedia del processo produttivo, per la quale sono necessari macchinari sofisticati (distillazione, centrifuga, ecc…)
Secondo il Regolamento REACH i produttori di sostanze sono tenuti a registrare le sostanze che fabbricano in quantità superiori alla tonnellata/anno. Pertanto l’indicazione relativa a valutare se una persona fisica o giuridica è tenuta a registrare, è se si impegna nel processo produttivo di una sostanza in conformità con la definizione dell’art. 3(8) del Regolamento REACH.
A tal proposito, una impresa che produce una sostanza per conto terzi deve essere considerata come un produttore ai fini del Regolamento REACH e, di conseguenza, è necessario che registri. Se l’azienda che esegue il processo di produzione è diversa dal soggetto cui appartiene la struttura di produzione, allora uno di questi soggetti deve agire come Dichiarante nell’ambito REACH.
Ulteriori informazioni su quali attori della catena di approvvigionamento hanno obblighi di registrazione e delle responsabilità sono disponibili nella Guida alla registrazione (sezione 1.5 – Chi deve registrarsi?).

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