6.3.1 Le leghe devono essere registrate? (rev)
Il Regolamento REACH si riferisce alle leghe come “miscele speciali” (considerando 31), Allegato I (0.11), come modificati dal Regolamento CE n. 1272/2008). Pertanto ai fini del REACH, una lega dovrà essere trattata allo stesso modo delle miscele, il che significa che la lega in quanto tale non è soggetta a registrazione, ma lo sono gli elementi della lega (come ad esempio i metalli), indipendentemente dal processo di produzione della lega. Tuttavia i componenti che non sono rilevanti per le proprietà della lega, dovrebbero essere considerati impurità (fanno parte di una sostanza nella miscela) e quindi non è necessario che siano registrati separatamente.
Si prega di notare che i composti itermetallici sono spesso erroneamente considerati come leghe, anche se hanno una stechiometria ben definita. Tali sostanze sono elencate in EINECS (“alluminio, composto con ferro (1:1)”, “ferro, composto con titanio (2:1)”, ecc) e non possono essere considerati come una miscela, pertanto questi composti intermetallici devono essere registrati come tali. Ciò significa ad esempio che nella (pre-)registrazione le sostanze Al (allumino) e Fe (ferro) non rientrano nella definizione “ alluminio, composto con ferro” (1:1) o “alluminio, composto con ferro (1:3). Per ogni composto metallico con un diverso rapporto è richiesta la pre-registrazione separata.

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