6.3 Quali sostanze devono essere registrate? (rev)
La registrazione è richiesta per tutte le sostanze:
- come definite nell’Articolo 3(1) del Regolamento REACH;
- prodotte o importate nell’UE in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno per ogni dichiarante;
- a meno che non siano esplicitamente esenti dall'obbligo di registrazione o considerate come già registrate, conformemente agli Articoli 2, 9, 15 o 24 del Regolamento REACH;
- a prescindere dal fatto che siano classificate come pericolose o meno.
Per sapere se una determinata sostanza debba essere registrata, si dovrebbe in primo luogo consultare la sezione 1.6 della Guida alla Registrazione, dove si troveranno anche informazioni sulle sostanze esenti dalla registrazione. Inoltre, il Navigator tool può aiutare a chiarire gli obblighi di registrazione per una specifica sostanza.

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