6.1 Chi è tenuto a registrare le sostanze? (rev)
Soltanto persone fisiche o giuridiche con sede legale nello Spazio Economico Europeo possono registrare una sostanza. La registrazione deve avvenire qualora una persona fisica o giuridica:
- fabbrichi una sostanza all'interno del SEE in quantità pari o superiori ad una tonnellata/anno,
- sia responsabile dell'importazione all’interno del SEE in quantità pari o superiori ad una tonnellata/anno, o
- sia stata designata Rappresentante Esclusivo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento REACH.
Il diritto nazionale di ogni Stato membro prevede disposizioni specifiche che definiscono le persone fisiche o giuridiche e i casi in cui queste ultime si considerano stabilite nel rispettivo territorio.
Si fa presente che le imprese che non sono stabilite all'interno del SEE non hanno obblighi diretti in virtù del Regolamento REACH. È l'importatore che introduce prodotti di imprese al di fuori del SEE che deve adempiere agli obblighi del Regolamento. Tuttavia, al fine di facilitare tale compito agli importatori, l'impresa che non è stabilita nel SEE, che sia un produttore di sostanze, formulatore o produttore di articoli, può decidere di designare un "Rappresentante Esclusivo" (si veda FAQ 4).


