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Home FAQ 2 - Campo di applicazione 2.4 Le sostanze modificate, derivate da sostanze elencate nell'Allegato IV, sono anch’esse esenti dalla registrazione?

2.4 Le sostanze modificate, derivate da sostanze elencate nell'Allegato IV, sono anch’esse esenti dalla registrazione?

In base all’articolo 2(7)(a) del Regolamento REACH, le sostanze incluse nell’Allegato IV sono escluse dalla registrazione. Tale lista deve essere aggiornata dalla Commissione. Le sostanze modificate, derivate da sostanze elencate nell’Allegato IV sono anche esse esentate, se la sostanza modificata è coperta dallo stesso numero EINECS. Se la modifica di una sostanza debba essere coperta oppure no dallo stesso numero EINECS della sostanza  non modificata  è una decisione che dipende dal caso specifico.


Ad esempio, per gli oli vegetali quali l’olio di semi di soia (EINECS no 232-274-4;CAS no 8001-22-7) i derivati modificati fisicamente di tale sostanza sono esplicitamente coperti dal numero EINECS. Viceversa, la modifica chimica (ad es. idrogenazione) non è menzionata e pertanto non viene considerata come coperta. Per maggiori informazioni si veda l’articolo 3, Definizione 40, del Regolamento REACH e la GUIDA sulla Registrazione (Sezione 1.6.4.3 – Sostanze incluse nell’Allegato IV del Regolamento REACH).

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