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Home FAQ 2 - Campo di applicazione 2.5 Analoghi sintetici delle sostanze naturali sono esentati dalla Registrazione ai sensi dell'Articolo 2(7)b e Allegato V? (rev)

2.5 Analoghi sintetici delle sostanze naturali sono esentati dalla Registrazione ai sensi dell'Articolo 2(7)b e Allegato V? (rev)

No. Al fine di beneficiare dell’esenzione prevista all'Articolo 2(7)(b) e al Punto (8) dell'All. V -come emendato - al Regolamento REACH, le sostanze devono essere presenti in natura come stabilito all’Articolo 3(39) del Regolamento REACH. Tali sostanze includeranno sostanze derivate da rocce geologiche, piante, animali, microorganismi, ecc.

Tali sostanze possono essere lavorate esclusivamente con certi mezzi (es. dissoluzione in acqua, flottazione) che sono specificati all’Articolo 3(39) e non includono modifiche chimiche (Articolo 3(49)).


Dal momento che gli analoghi sintetici di sostanze presenti in natura non soddisfano tali criteri, ogni produttore o importatore di tali sostanze in quantità pari o superiori ad 1 tonn/anno devono effettuarne la registrazione. 

 

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