2.3 Il REACH si applica alle sostanze presenti in natura? (rev)
Il REACH si applica anche alle sostanze presenti in natura, come definito dall'articolo 3(39) del Regolamento REACH. Tuttavia, l’Allegato V del REACH dichiara che le seguenti sostanze presenti in natura sono esentate dalla registrazione se non vengono modificate chimicamente: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio o lavorato, petrolio greggio e carbone. Altre sostanze presenti in natura sono esentate dalla registrazione se non modificate chimicamente, salvo il caso in cui esse soddisfino i requisiti per la classificazione come sostanze pericolose illustrati nella Direttiva 67/548/CEE o per la classificazione come sostanze persistenti, bioaccumulabili o tossiche (PBT) o molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB) secondo i criteri di cui all’Articolo XIII del REACH o laddove le sostanze non siano state identificate ai sensi dell’Articolo 59(1) almeno due anni prima come sostanze che diano adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella di altre sostanze, come stabilito all’Articolo 57(f) del REACH. Il termine “sostanza non modificata chimicamente” è definito all'articolo 3 (40) del Regolamento REACH.
Da notare che l’Allegato V del Regolamento REACH è stato modificato dal Regolamento EC987/2008 ad ottobre 2008. Ulteriori indicazioni e informazioni di contesto sulle differenti esenzioni in Allegato V saranno include nella Guida alla registrazione. Una versione preliminare di tale guida aggiuntiva è disponibile sul sito web delle Guide dell’ECHA.
La FAQ 6.3.3 fornisce indicazioni circa le sostanze presenti in natura ottenute tramite processi di estrazione. Per linee guida specifiche sui polimeri presenti in natura è possibile consultare la sezione 3.2.1.3 della Guida sui monomeri e polimeri.

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