2.2 Il REACH si applica alle sostanze impiegate nei prodotti biocidi e nei fitosanitari? (rev)
I principi attivi impiegati nei biocidi sono considerati già registrati, essendo i prodotti biocidi e i loro ingredienti attivi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE (Direttiva sui biocidi). Per beneficiare di questa esenzione, tuttavia, devono essere soddisfatte diverse condizioni, definite nell'articolo 15 (2) del Regolamento REACH e illustrate nella Guida alla registrazione (sezione 1.6.5.1 - Biocidi).
I principi attivi impiegati nei prodotti fitosanitari (PPP) sono considerati già registrati, essendo i prodotti fitosanitari e i loro ingredienti attivi disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE (Direttiva sui prodotti fitosanitari). Si evidenzia che anche se i co-formulanti sono menzionati all'articolo 15(1) del Regolamento REACH, attualmente non soddisfano le condizioni stabilite in detto articolo. Pertanto i co-formulanti usati nei biocidi non possono beneficiare dell'esenzione e non vengono considerati registrati. Questo è ulteriormente illustrato nella Guida alla registrazione (sezione 1.6.5.2 – Prodotti fitosanitari).
È importante notare che solo i quantitativi dei principi attivi usati nei prodotti biocidi e nei prodotti fitosanitari sono considerati già registrati ai sensi del Regolamento REACH. Pertanto, se la sostanza è usata per un uso diverso da quello di principio attivo nei biocidi o nei prodotti fitosanitari, l'esenzione non si applica all'uso diverso e il quantitativo della sostanza per un impiego in prodotti diversi dai biocidi o dai prodotti fitosanitari dovrà essere registrato.

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