Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta REACHonDigit
Il Ministero dello Sviluppo Economico è lieto di presentare la prima edizione di REACHonDigit.
REACHonDigit ha l'obiettivo di fornire, con cadenza mensile, a tutti i soggetti coinvolti e in particolare alle imprese, aggiornamenti ed informazioni sull'attuazione del Regolamento comunitario REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1° giugno 2007, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
La Newsletter si inquadra all'interno dei servizi offerti dall' Helpdesk REACH nazionale, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto dell'Istituto per la Promozione Industriale.
Il REACH rappresenta un radicale cambiamento di prospettiva nella gestione ed applicazione di una disciplina comunitaria sulle sostanze chimiche. Le imprese diventano ora direttamente responsabili dell'adempimento agli obblighi derivanti dalla fabbricazione, importazione ed utilizzo di sostanze chimiche nell'ambito delle proprie attività industriali e commerciali, pena l'esclusione dal mercato (No data no market).
REACHonDigit si propone dunque come obiettivo prioritario di raggiungere le imprese, fornendo un quadro informativo sulle principali novità relative alle attività dell'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, allo stesso tempo, approfondendo tematiche di attualità di pari passo con le scadenze e gli aggiornamenti in materia di attuazione del REACH. Saranno segnalati inoltre i nuovi servizi offerti dall'Helpdesk e le iniziative e gli eventi di maggiore rilievo.
REACHonDigit, è ancora in fase sperimentale ed è aperta ai suggerimenti e ai contributi che verranno proposti dai soggetti interessati. Il testo è consultabile anche alla pagina www.helpdesk-reach.it/newsletter.
Buona lettura!
Ing. Franco De Giglio
Responsabile Helpdesk REACH
Dal Ministero dello Sviluppo Economico finanziamenti alle innovazioni di prodotto e/o processo per la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha in programma il finanziamento di interventi di innovazione di prodotto e/o processo volti a sostituire sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" nei processi di produzione. Si tratta di quelle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del Regolamento REACH (le c.d. SVHC).
E’ quanto previsto dal Decreto del Ministro Scajola del 16 gennaio u.s. che definisce lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare di Euro 80.000.000,00 a valere sulla L.46/82 art.14 - FIT - Fondo speciale rotativo per l’Innovazione Tecnologica.
Sono inoltre stanziate risorse aggiuntive, per un ammontare di 40.000.000,00 Euro, a valere su risorse del PON - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 in attuazione dell'azione "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo", destinate alle 4 Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Con successivo provvedimento del Ministero si darà attuazione a tali interventi.
Leggi il testo del Decreto (pdf)
Per informazioni:
D.ssa Vanda Ridolfi
tel 06/54927728
email: vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it
Dr. Sergio Antonelli
tel 06/54927077
email: sergio.antonelli@sviluppoeconomico.gov.it
Per maggiori informazioni sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013 consultare la sezione dedicata sul sito www.ponsviluppolocale.it
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I prossimi adempimenti del REACH:
la registrazione (titolo II), l'autorizzazione (titolo VII) e la restrizione (titolo VIII).
La procedura di registrazione prevede che i fabbricanti/importatori/rappresentanti esclusivi, detti "dichiaranti", debbano procedere alla registrazione delle sostanze (pericolose e non) fabbricate/importate in quantità superiori o uguali ad 1 tonn/anno, necessario per continuare a fabbricare/importare/immettere nel mercato in conformità all'articolo 5 del Titolo II del REACH. La procedura di registrazione si applica a partire dal 1° giugno 2008 (art. 141).
Si evidenzia che i dichiaranti che abbiano proceduto alla pre-registrazione delle sostanze dette phase-in entro il 1° dicembre 2008 (art. 28 del Titolo II) beneficiano di un periodo più lungo per procedere alla registrazione, in particolare, secondo il seguente scadenziario:
- 1° dicembre 2010: ultimo giorno utile per registrare le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR [1] cat.1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità
> 100 tonnellate/anno;
-
1° giugno 2013: ultimo giorno utile per registrare le sostanze immesse sul mercato in quantitativi
> 100 tonnellate/anno;
-
1° giugno 2018: ultimo giorno utile per registrare le sostanze immesse sul mercato in quantitativi
> 1 tonnellata/anno.
In merito alla possibilità di pre-registrare dopo il 1° dicembre 2008, leggi l'informativa dell'Helpdesk REACH sul post-preregistrazione (pdf)
[1CMR : sostanze Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la Riproduzione]
La procedura di autorizzazione ha per obiettivo di garantire una buona gestione del rischio e la sostituzione a termine delle sostanze estremamente preoccupanti (cosiddette SVHC) laddove ci sia fattibilità economica e tecnica. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono elencate all'Allegato XIV (cfr. sotto). La procedura di autorizzazione non è legata alle quantità delle sostanze quanto al loro utilizzo.
Una prima lista di sostanze candidate ad essere incluse nell'Allegato XIV è stato pubblicato dall'ECHA il 28 ottobre 2008; il 14 gennaio 2009 la lista di sostanze candidate è stata prioritizzata con l'individuazione di 7 sostanze prioritarie.
Per maggiori approfondimenti.
Alle sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate viene data priorità al fine di determinare quali debbano essere soggette ad autorizzazione. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni durante questa procedura, entro il 14/01/2009. Al termine di detta procedura vengono prese le seguenti decisioni:
- la sostanza in questione sarà soggetta ad autorizzazione o meno;
- quali usi delle sostanze incluse nell'elenco non avranno bisogno di autorizzazione (ad es. perché è già in vigore un'altra normativa che impone controlli sufficienti);
- la "data di scadenza" entro la quale una sostanza non può più essere usata senza autorizzazione.
Nel caso in cui l'analisi delle alternative indichi che esiste un'alternativa idonea, il richiedente deve presentare un piano di sostituzione spiegando come intende sostituire la sostanza in questione con la sostanza alternativa. L'idoneità delle alternative disponibili viene valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compreso se l'alternativa riduce i rischi globali ed è attuabile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico.
Nei casi in cui i richiedenti non siano in grado di dimostrare un adeguato controllo dei rischi e non esistano alternative valide, l'analisi socioeconomica diventa un requisito obbligatorio da presentare insieme alla domanda.
Per ciascuna domanda di autorizzazione si dovrà pagare una tassa; le tariffe e gli oneri da corrispondere all'ECHA sono stati adottati con il Regolamento sulle Tariffe (CE) N. 340/2008 (pdf) della Commissione europea del 16 aprile 2008.
Gli Allegati VI e VII elencano le Tariffe per le domande di autorizzazione che variano a seconda della sostanza, dell'impiego e del richiedente. Tali tariffe vengono ridotte nel caso di imprese di media, piccola e micro dimensione.
Una volta presentata una domanda di autorizzazione per l'uso di una determinata sostanza estremamente preoccupante, l'Agenzia pubblica sul suo sito web informazioni generali sulla sostanza e i suoi usi. In questo contesto, i terzi possono presentare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. Di tutte queste informazioni terrà conto il Comitato per l'analisi socioeconomica al momento di esprimere i suoi pareri sulle domande di autorizzazione.
La procedura di restrizione è volta a disciplinare la fabbricazione, l'immissione nel mercato o l'uso di certe sostanze all'interno del territorio dell'UE, nel caso in cui dette sostanze presentino un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente.
In tale caso, viene redatto un fascicolo per l'inclusione della sostanza nell'All. XVII del Regolamento. Le sostanze soggette a restrizione saranno infatti elencate in All. XVII.
Pertanto, laddove si voglia immettere una sostanza inclusa nell'All. XVII nel mercato, è necessario conformarsi alle disposizioni e condizioni dettagliate nel fascicolo di restrizione (ad es., limitazione per certi usi o interdizione totale della produzione).
Conformemente all'art. 141, la procedura di restrizione (Titolo VIII) e relativo Allegato XVII entreranno in vigore solamente a partire dal 1° giugno 2009 e si applica a prescindere dalla quantità della sostanza fabbricata/importata/immessa nel mercato.
Le restrizioni già esistenti, di cui alla Direttiva sulla restrizione al commercio e all'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi (76/769/CEE), sono state incorporate dal Regolamento REACH.
Fino al 1° giugno 2013, uno Stato Membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all'Allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione nel mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. Entro il 1° giugno 2009, la Commissione compilerà e pubblicherà un inventario di tali restrizioni.
Maggiori informazioni sulla procedura di restrizioni sono disponibili sul sito dell'ECHA.
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Il processo di pre-registrazione in Italia
Due milioni di domande di pre-registrazione ricevute per oltre 100.000 sostanze chimiche.
Alla mezzanotte (orario di Helsinki) del 1° dicembre 2008 è scaduto il termine per la pre-registrazione delle sostanze chimiche in regime transitorio (quelle dotate di numero EINECS, cd. phase-in) presso l'ECHA. L'Italia, per domande inoltrate, si é collocata al sesto posto tra i Paesi membri dell'UE. Dal 2 dicembre scorso non è quindi più possibile pre-registrare le sostanze in regime transitorio; chi non ha pre-registrato le proprie sostanze sarà tenuto a procedere a registrarle se vorrà continuare a immetterle nel mercato (no data no market!).
Leggi l'informativa dell'Helpdesk REACH sul post-preregistrazione (pdf)
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Pubblicata la lista delle sostanze pre-registrate
L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki, ha pubblicato lo scorso 19 dicembre 2008 sul suo sito web la lista delle sostanze pre-registrate. La lista contiene circa 150.000 sostanze che sono state pre-registrate da 65.000 imprese nel periodo di sei mesi tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008.
Dato l'alto numero delle richieste di pre-registrazioni pervenute all'ECHA - circa 2,75 milioni di pre-registrazioni, l'Agenzia sta attualmente verificando e aggiornando le informazioni ricevute e la lista viene aggiornata regolarmente sul sito web e sarà pubblicata nella sua versione definitiva nei prossimi giorni.
La lista delle sostanze pre-registrate è scaricabile o consultabile attraverso un motore di ricerca disponibile nella sezione ECHA CHEM del sito web dell'Agenzia.
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Aperta la consultazione pubblica per l'inclusione delle sostanze nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione
Il 14 gennaio u.s. l'ECHA ha lanciato una consultazione aperta sul primo elenco delle sostanze da includere nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del Regolamento).
Rispetto alla precedente lista pubblicata il 28 ottobre del 2008, l'ECHA ha dato priorità a 7 delle 15 sostanze già incluse. Le altre 8 sostanze per il momento escluse potranno essere riconsiderate più avanti ai fini dell' inclusione da parte dell'ECHA nell'Allegato XIV.
Ogni parte interessata può esprimere i propri commenti sull' inclusione delle 7 sostanze nella lista:
- 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
- Alkanes,C10-13,chloro (short chain chlorinated paraffins; SCCPs)
- Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified
- 4,4’-Diamino diphenyl methane (MDA)
- Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
- Benzyl butyl phthalate (BBP)
- Dibutyl phthalate (DBP)
e sulle ragioni addotte alla loro inclusione.
Per formulare i commenti possono essere usati gli appositi moduli disponibili sul sito dell'ECHA da inviare all'agenzia entro la data del 14 aprile 2009.
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I servizi dell'Helpdesk REACH a supporto delle imprese
Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento REACH, l'Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) è l'Autorità incaricata dell'attivazione e della gestione dell'Helpdesk nazionale.
L'Helpdesk REACH mette a disposizione degli utenti sul proprio sito web www.helpdesk-reach.it pagine e documenti di informazione su tutto ciò che concerne il Regolamento REACH, oltre a fornire specifici servizi per un supporto più diretto a tutti i soggetti interessati:
ha avviato, in collaborazione con alcune associazione industriali di categoria, un ciclo di Workshop e Seminari formativi di approfondimento con focus su diversi settori produttivi al fine di guidare le imprese verso una corretta identificazione ed applicazione dei prossimi adempimenti previsti dal Regolamento REACH.
Il sito web, nelle apposite sezioni dedicate, contiene tutti i materiali utilizzati nel corso dei Workshop e Seminari organizzati dall'Helpdesk.
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ha realizzato il primo corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH, che, oltre a presentare un'interessante panoramica sul REACH, fornisce un'ampia descrizione dei primi adempimenti previsti dal Regolamento, con particolare riferimento alla registrazione delle sostanze chimiche. L'edizione sarà integrata prossimamente di nuovi moduli formativi di carattere tecnico – specialistico che, in linea con i nuovi adempimenti del Regolamento, riguarderanno tematiche importanti quali le procedure di redazione e presentazione dei Chemical Safety Report (CSR); l'utilizzo rapido di IUCLID5; i SIEF e la condivisione dei dati; l'identificazione delle sostanze e fonti per la raccolta di dati e informazioni ai fini della Registrazione e la tematica degli intermedi e delle "Inquiry" di registrazione.
Il corso multimediale rappresenta uno strumento semplice e di rapido accesso a supporto delle imprese e di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalle disposizioni del Regolamento. Accedendo alla pagina web della formazione e procedendo alla compilazione del modulo di iscrizione, il corso è scaricabile sul proprio PC in modalità off-line o fruibile direttamente on-line.
fornisce un servizio di risposta ai quesiti degli utenti. L'Helpdesk mette a disposizione sul proprio sito web le sezioni di “FAQ” e di “Domande e Risposte”. Laddove l'informazione necessaria non sia reperibile in questa sezione è possibile per gli utenti rivolgersi all'Helpdesk, attraverso la voce Contatta l'Helpdesk.
Ad oggi l'Helpdesk REACH ha ricevuto più di 2.000 quesiti inerenti il Regolamento.
Scarica la Brochure dell'Helpdesk REACH (pdf)
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Pillole dall'ECHA
- REACH-IT – aumentata la performance per facilitare la formazione dei SIEF
L'ECHA ha aggiornato REACH-IT migliorando le funzionalità delle ricerche e i moduli di messaging. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente la disponibilità e stabilità del sistema, consentendo alle imprese di iniziare a formare i SIEF. L'ECHA continuerà a monitorare il funzionamento del sistema e sta lavorando a soluzioni che ne migliorino ulteriormente la performance.
Per maggiori informazioni leggi l'Alert dell'Echa (Ingl.) (pdf)
- Un nuovo plug-in di query aggiunge nuove funzionalità di ricerca a IUCLID5
Un plug-in di Query (interrogazione) di IUCLID 5 è ora scaricabile sul sito di IUCLID. Tale dispositivo amplierà le possibilità di ricerca per l'utente nel database di IUCLID5 e fornirà un accesso facilitato ai dati amministrativi e scientifici.
Per maggiori informazioni leggi l'Alert dell'Echa (Ingl.) (pdf)
- Leggi la Newsletter dell'ECHA (Ingl.) di Gennaio/Febbraio 2009.
- Consulta la sezione Job Vacancies per le posizioni disponibili all'ECHA.
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