Benvenuti nella newsletter dell’Helpdesk REACH
"REACHonDigit" ha l’obiettivo di fornire con cadenza mensile aggiornamenti ed informazioni a tutti i soggetti coinvolti dall’attuazione del Regolamento comunitario REACH, con particolare riferimento alle imprese.
La Newsletter è realizzata nell’ambito del servizio dell’Helpdesk REACH, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’Istituto per la Promozione Industriale.
Buona lettura
HELPDESK REACH
IL BANDO L.46/REACH e i vantaggi per le imprese
Editoriale a cura dell’Ing. Franco De Giglio, Ministero dello Sviluppo Economico
Coerentemente con la filosofia che il Governo italiano ha mantenuto sin dal momento della presentazione della proposta del regolamento REACH da parte della Commissione Europea di concepire la nuova disciplina sulle sostanze chimiche come un’occasione di qualificazione e di innovazione delle produzioni nazionali di sostanze, preparati e articoli, ora il Ministero dello Sviluppo Economico mette in campo una misura, del tutto originale nei Paesi membri dell’Unione Europea, proponendosi di incentivare l’avvio di un processo virtuoso volto a coniugare l’attenzione per la tutela della salute e dell’ambiente con la competitività del settore industriale. Il Ministero, attraverso lo strumento della Legge 46/82 – F.I.T. - intende finanziare interventi di innovazione di prodotto e/o processo volti a eliminare e/o sostituire sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" nei processi di produzione.
Le sostanze in questione sono quelle definite come SVHC (Substances of Very High Concern) e che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del Regolamento REACH [1].
PERCHÈ SOSTITUIRE LE SVHC?
L’obiettivo primario del REACH è sicuramente quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ma allo stesso tempo il Regolamento si prefigge lo scopo di:
- rafforzare la competitività e l'innovazione dell’industria europea;
- incoraggiare la sostituzione delle cosiddette sostanze estremamente preoccupanti (SVHC_Substances of Very High Concern) con sostanze o tecnologie meno pericolose qualora esistano alternative idonee sia dal punto di vista economico che tecnico.
Al fine di raggiungere un grado di protezione sufficientemente elevato della salute umana e dell’ambiente le sostanze estremamente preoccupanti saranno oggetto di particolare attenzione. Tali sostanze saranno gradualmente inserite nell’Allegato XIV del REACH e, una volta incluse in tale allegato, non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate a partire da una certa data (detta "data di scadenza"), a meno che all'impresa non venga rilasciata un’autorizzazione [2].
Le SVHC hanno una pericolosità tale da destare un elevato livello di preoccupazione e gli effetti che possono avere sull’uomo e/o sull’ambiente possono essere seri ed in alcuni casi irreversibili.
È per questo motivo che si è presentata la necessità di assoggettarle ad un regime di autorizzazione molto severo che prescinde dal limite quantitativo di sostanza fabbricato, importato o utilizzato.
La richiesta di autorizzazione comporta la preparazione di un dossier complesso da parte delle imprese [3], la dimostrazione della non esistenza di alternative valide alla sostanza e il pagamento di una tariffa [4]. L’autorizzazione è temporanea.
La sostituzione delle SVHC consente alle imprese di:
- contribuire alla realizzazione dell’obiettivo primario del REACH per quanto riguarda la tutela della salute umana e dell’ambiente;
- evitare i costi derivanti dalla presentazione della domanda di autorizzazione e di preparazione del relativo dossier;
- avere la garanzia di disporre di sostanze innovative e più sicure, senza incorrere nei rischi di interruzione delle attività di produzione.
INNOVARE L’IMPRESA
Altro obiettivo del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche e, allo stesso tempo, di mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Per attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD) si intende qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all’ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi di applicazione della sostanza.
Per le sostanze oggetto di attività di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi (PPORD) è prevista l’esenzione:
- dalla registrazione, se sono notificate all'Agenzia [5];
- dall’autorizzazione, qualora l'Allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) specifichi che il requisito di autorizzazione non si applica a PPORD, nonchè il quantitativo minimo esentato (Articolo 56(3));
- dalle restrizioni alla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di determinate sostanze, preparati e articoli pericolosi se l’Allegato XVII specifica che la restrizione relativa ad una determinata sostanza elencata nell'Allegato non si deve applicare alle sostanze oggetto del PPORD, nonchè il quantitativo minimo esentato (Articolo 67(1)).
Le sostanze oggetto dei programmi di innovazione tecnologica ammesse ai benefici della legge 46/82, qualora notificate ai sensi dell’Articolo 9 del Reg. REACH, possono godere delle esenzioni sopra indicate.
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FOCUS SU: IL BANDO L.46/REACH IN BREVE
Stanziati 120 milioni di Euro dal Ministero dello Sviluppo Economico per interventi di innovazione di prodotto e/o processo volti a sostituire le c.d. SVHC
In data 8 aprile 2009 è stato pubblicato nella G.U.R.I. il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 con cui si da attuazione agli interventi a favore di programmi di innovazione di prodotto e/o processo volti a sostituire sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" per la salute e per l’ambiente.
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FINALITÀ Sostegno delle attivitÀ di sviluppo sperimentale, eventualmente comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche “estremamente preoccupanti” di cui al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e successive modifiche, al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell’ambiente.
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RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per l’attuazione del Decreto ammontano ad 80 milioni di Euro a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), cui si aggiungono 40 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per i programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).
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SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammessi alle agevolazioni i seguenti soggetti con una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto l985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.
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AMBITO TERRITORIALE Intero territorio nazionale.
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INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo sperimentale, che possono comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo finalizzate alla sostituzione e/o eliminazione delle sostanze “estremamente preoccupanti” [6] utilizzate nei processi di produzione, mediante l’impiego di idonee sostanze e/o tecnologie alternative. L’attività di ricerca industriale si considera non preponderante se il costo ad essa riferito è inferiore a quello previsto per le attività di sviluppo precompetitivo. Le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" sono quelle che rispondono ai criteri previsti dall’articolo 57 del Reg. (CE) n. 1907/2006 così come individuate nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009.
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AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme:
a) Finanziamento agevolato Per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro può essere concesso un finanziamento agevolato pari al 50% dei costi ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea.
b) Contributo in conto interessi Per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro può essere concesso un contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50% dei costi ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. La misura del contributo è fissata in 80 punti percentuali del tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea.
c) Contributo diretto alla spesa Oltre al finanziamento agevolato ovvero al contributo in conto interessi è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20% nominale dei costi ammissibili. In aggiunta alle predette agevolazioni può essere concessa una maggiorazione che per i programmi svolti dalle piccole imprese e dagli Organismi di ricerca è pari al 20% nominale dei costi ammissibili e per i programmi svolti da medie imprese è pari al 10% nominale dei costi ammissibili.
Per maggiori dettagli, leggi la Scheda Informativa
Il Decreto 13 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 82 del 8 aprile 2009
Per maggiori informazioni sul Bando:
D.ssa Vanda Ridolfi
tel 06/54927728
email: vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it
Dr. Sergio Antonelli
tel 06/54927077
email: sergio.antonelli@sviluppoeconomico.gov.it
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Pillole dall'ECHA
- REACH-IT – DA OGGI DISPONIBILE L’INQUIRY ONLINE
L’ECHA ha provveduto all’aggiornamento del sistema REACH-IT aggiungendo una funzionalità di immissione dell’inquiry (accertamenti) online e una funzionalità che rende possibile modificare le denominazioni dell’entità legale nel sistema. È stata anche pubblicata documentazione per assistere le imprese con l’inquiry online e con la modifica della denominazione dell’entità legale. Inoltre, il REACH-IT è ora accessibile anche alle Autorità competenti degli Stati membri che soddisfano gli standard di sicurezza richiesti dall’ECHA. Infine, l’ECHA ha pubblicato un Manuale Utenti per le Industrie in cui vengono riportati i controlli che l’Agenzia effettua appena riceve un fascicolo.
Scarica il PDF
- L’ECHA HA PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL WORKSHOP SULL’AUTORIZZAZIONE
L’ECHA ha organizzato gli scorsi 21 e 22 gennaio 2009 un seminario per discutere dell’attuazione del processo di Autorizzazione previsto dal REACH. Il seminario ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’Agenzia, degli Stati membri UE e della Commissione Europea. Obiettivo del seminario era il raggiungimento di un’intesa generale sulle finalità intrinseche del processo di autorizzazione REACH che è entrato in vigore lo scorso 1° giugno 2008. Il dibattito ha riguardato soprattutto il ruolo delle Liste delle sostanze candidate e delle sostanze soggette ad autorizzazione nonchè i fattori che dovrebbero essere considerati nel momento di scegliere la soluzione più efficace (autorizzazione, restrizione o altre legislazioni UE) per gestire il rischio derivante dalle sostanze chimiche “estremamente preoccupanti”.
Leggi gli atti del seminario contenenti le principali conclusioni e raccomandazioni, nonchè tutte le presentazioni.
Per una sintesi del processo di autorizzazione REACH vai alla pagina sull'autorizzazione del sito dell'ECHA
- WALLSTRÖM INAUGURA IL CENTRO CONGRESSI DELL’ECHA E SOLLECITA LE NAZIONI UNITE AD INDIRE UN PANEL SULLE SOSTANZE CHIMICHE
L’Agenzia per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha inaugurato il suo nuovo centro congressi lo scorso Venerdì 3 aprile. All’evento, il Vice-Presidente della Commissione Europea Margot Wallström ha richiamato l’attenzione sull’importanza di indire un panel di alto livello delle Nazioni Unite per affrontare la tematica dei rischi legati all’utilizzo delle sostanze chimiche.
Leggi l’Alert dell’ECHA in formato pdf
- L'ECHA ha pubblicato una lista aggiornata delle sostanze pre-registrate
Una versione aggiornata della Lista delle Sostanze Pre-registrate è stata pubblicata lo scorso 27 marzo sul sito dell'ECHA. La lista contiene circa 143.000 sostanze che sono state pre-registrate da 65.000 imprese tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Secondo le previsioni dell'ECHA, queste sostanze non saranno tutte registrate.
Link alla versione aggiornata delle sostanze pre-registrate
- L’ECHA lancia una Call for Expression of interest
L’ECHA ha pubblicato a fine marzo sul suo sito internet un invito a manifestare interesse per la selezione di personale che occupi la posizione di Esperti Nazionali Distaccati (END) presso l’Agenzia.
E’ disponibile una tavola sintetica dei profili per ricoprire le posizioni aperte. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’ECHA.
Consulta anche la sezione Job Vacancies per le posizioni disponibili all’ECHA
- Leggi la Newsletter dell’ECHA di Marzo/Aprile 2009
Scarica il PDF
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[Note]
[1 Le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), classificate nella categoria 1 o 2, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell'Allegato XIII del Regolamento REACH, e/o per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente pari a quelli descritti sopra, p.es. perturbatori del sistema endocrino ]
[2 Le domande di autorizzazione possono essere inoltrate da fabbricanti, importatori e/o utilizzatori a valle della sostanza. Inoltre, gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza inclusa nell’Allegato XIV purchè l’uso sia conforme alle condizioni previste da una autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena di approvvigionamento. ]
[3 Cosi come disposto dall’Articolo 62(4)(5) Domanda di Autorizzazione del REACH, in sintesi una domanda d'autorizzazione contiene gli elementi seguenti:
- una richiesta d'autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in preparati e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli;
- salvo qualora sia già stata presentata nell'ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso della o delle sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all'allegato XIV;
- un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione e che comprenda, se del caso, informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente;
- se l'analisi delle alternative indica che esistono alternative idonee, un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente.
La domanda può contenere gli elementi seguenti:
- un'analisi socioeconomica realizzata a norma dell'allegato XV;
- una giustificazione del fatto che non sono stati presi in considerazione i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti da emissioni della sostanza provenienti da un impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione a norma della direttiva 96/61/CE o scarichi della sostanza da origini puntuali cui si applicano l'obbligo di una disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE e norme adottate in applicazione dell'articolo 16 di detta direttiva. ]
[4 Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH. ]
[5 Per promuovere l'innovazione, l'articolo 9 di REACH specifica che le sostanze fabbricate o importate in quanto tali o in preparati, nonché le sostanze incorporate in articoli o importate in articoli ai fini PPORD possono essere esentate dall'obbligo di registrazione per un periodo di 5 anni. Per essere esentata, un'azienda deve presentare una notifica PPORD all'Agenzia. Su richiesta, l'Agenzia può prorogare ulteriormente questa esenzione per altri 5 anni o 10 anni per lo sviluppo di prodotti medicinali (per uso umano o veterinario) nonchè per sostanze che non sono immesse sul mercato. Per maggiori informazioni si rimanda alla Guida alla Ricerca Scientifica e allo Sviluppo (SR&D) e alla Ricerca e allo Sviluppo orientati al Prodotto e al Processo (PPORD) elaborata dall’ECHA. ]
[6 Sostanze chimiche “estremamente preoccupanti” interessate:
a) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categoria 1 (convertita in Carc. 1 A – Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008) o categoria 2 (convertita in Carc. 1 B – Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/CEE;
b) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categoria 2 (convertita in Muta. 1 B – Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008) , a norma della direttiva 67/548/CEE;
c) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 (convertita in Repr. 1 A – Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008) o categoria 2 (convertito in Repr. 1 B – Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/CEE;
d) sostanze che sono PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo i criteri previsti dall’Allegato XIII del Reg. (CE) n. 1907/2006.
Le sostanze di cui alle lettere a), b) c) sono elencate nell’allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il Regolamento e i suoi allegati possono essere anche consultati alla pagina.
Le sostanze di cui alla lettera d) sono quelle classificate come PBT e vPvB tra quelle elencate nella “candidate list of Substances of Very High Concern” pubblicata dall’ECHA (European Chemical Agency) il 28 ottobre 2008 che può essere consultata, nella versione aggiornata dall’ECHA il 14 gennaio 2009, anche alla pagina ]
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