REACHonDigit - Newsletter REACH

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n. 3 27 maggio 2009

Benvenuti nella newsletter dell'Helpdesk REACH

"REACHonDigit" ha l'obiettivo di fornire con cadenza mensile aggiornamenti ed informazioni a tutti i soggetti coinvolti dall'attuazione del Regolamento comunitario REACH, con particolare riferimento alle imprese.

La Newsletter è realizzata nell'ambito del servizio dell'Helpdesk REACH, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall'Istituto per la Promozione Industriale.

Buona lettura!

HELPDESK REACH

Ministero dello Sviluppo Economico IPI - Istituto per la Promozione Industriale

FOCUS SU: Le sostanze notificate

Secondo quanto disposto dall'Articolo 24 del Reg. REACH, tutte le sostanze notificate ai sensi della Direttiva 67/548/CEE sono considerate già registrate ai sensi del Regolamento. L'ECHA, a partire dal 1° dicembre 2008, ha avviato le procedure per assegnare ad ogni notifica effettuata ai sensi della Direttiva sopra citata un numero di registrazione.

Sebbene nel REACH non ci sia alcuna disposizione che lo specifichi, la richiesta del numero di registrazione dovrà essere eseguita dal proprietario della notifica.

Chi può richiedere un numero di registrazione?

  • Il produttore nazionale (Domestic Manufacturer) ai sensi della Direttiva 67/548/CEE;
  • L'importatore (Importer) ai sensi della Direttiva 67/548/CEE;
  • Il rappresentante unico (Sole representative) ai sensi della Direttiva 67/548/EEC;
  • Il rappresentante esclusivo (Only representative) di nuova nomina che assumerà le responsabilità del precedente notificante (ad es., Rappresentante unico o importatore).

La richiesta potrà essere inoltrata all'ECHA attraverso il portale REACH-IT.
La Parte 10 – "Richiesta di un numero di registrazione per una sostanza notificata" del Manuale per l'utilizzo di REACH-IT per gli Utenti Industria (IUM) messo a disposizione dall'ECHA, illustra i passi che un notificante deve seguire per richiedere il numero di registrazione.

L'ECHA verificherà che i dati del richiedente (notificante) corrispondano a quelli forniti per la notifica e trasmetterà il numero di registrazione. Laddove tali dati non coincidano l'ECHA non trasmetterà il numero di registrazione e il notificante dovrà contattare la rispettiva Autorità Competente (MSCA) per risolvere tale questione.

Si ricorda che:

  • per il rappresentante unico (Sole representative) o per il rappresentante esclusivo di nuova nomina, verrà rilasciato un solo numero di registrazione per ogni fabbricante non UE rappresentato;
  • sia il rappresentante unico sia il rappresentante esclusivo di nuova nomina nella richiesta del numero di registrazione, dovranno includere anche tutti gli accordi contrattuali come prova della validità della richiesta. Questa disposizione è in linea con l'implementazione già in atto per il rappresentante esclusivo che deve effettuare una registrazione;
  • il richiedente (claimant) deve effettuare il sign-up sul portale REACH-IT per ogni tipo di notificante che rappresenta nell'ambito della Dir. 67/548/CEE e presentare una richiesta per il numero di registrazione utilizzando il proprio account REACH-IT. Pertanto in caso di account multipli non sarà possibile utilizzare la stessa LEO (legal entity object), ma sarà necessario utilizzare le informazioni identificative della stessa impresa (nome, partita IVA, ecc.).

Il trasferimento delle informazioni
Prima del REACH le notifiche venivano inviate all'Autorità Competente dello Stato Membro di appartenenza nel formato SNIF (Summary Notification Interchange Format). Successivamente lo SNIF veniva trasmesso al Joint Research Centre dello European Chemical Bureau (ECB) di ISPRA per inserirlo nel database centrale: il New chemical database (NCD).

Tutti gli SNIF ricevuti dall'ECB vengono ora trasferiti nel sistema IUCLID 5 da parte dell'ECB.

I file trasferiti vengono poi ridistribuiti alle Autorità competenti, responsabili della gestione delle notifiche prima dell'entrata in vigore del REACH, di ogni Stato Membro in due formati (di sola lettura e in versione modificabile) e all'ECHA.

Pertanto i richiedenti dovrebbero richiedere alla propria Autorità Competente i file nella versione trasferita. Infatti il formato modificabile ("editable") gli consentirà di adempiere a quanto previsto dal REACH, in particolare nei casi di aggiornamento della registrazione, qualora venisse superato il limite quantitativo dichiarato nella notifica.

Per ulteriori informazioni:
Questa sezione del sito web fornisce informazioni su come utilizzare l'applicativo REACH-IT attraverso il portale e su come sottoporre dati all'ECHA: http://echa.europa.eu/reachit_en.asp

Sezione interamente dedicata alle NONs:
http://echa.europa.eu/reachit/nons_en.asp

 

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BANDO DI GARA: Guida alla comunicazione del rischio

L'ECHA è il soggetto responsabile della comunicazione al pubblico di informazioni sui rischi delle sostanze chimiche. Ciò include la preparazione di linee guida agli Stati membri e ai soggetti coinvolti relative alla comunicazione al pubblico di informazioni sui rischi e l'uso sicuro di sostanze chimiche. A tale riguardo l'ECHA ha lanciato un bando di gara alle imprese interessate a supportare l'Agenzia nell'elaborazione di un documento guida sulla comunicazione del rischio.

Leggi il Bando di gara

Termine per la presentazione delle proposte: 30 giugno 2009, ore 16.00 (fuso orario di Helsinki)

Numero di contratto: OJ 2009/S 75-107904

Per accedere ai documenti tecnici, disponibili in lingua inglese, si rinvia alla pagina:
http://echa.europa.eu/opportunities/procurement_en.asp

 

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L'HELPDESK RISPONDE: Le sostanze recuperate

L'Helpdesk REACH ha ricevuto numerosi quesiti in merito all'applicazione del Regolamento REACH per le sostanze recuperate da rottami ferrosi e non-ferrosi.

Essendo una questione controversa, l'Helpdesk italiano ha sottoposto il quesito all'Agenzia europea e agli helpdesk degli altri Stati Membri, al fine di poter avere in merito una posizione ufficiale e fornire una risposta univoca sulla questione.

Il Regolamento REACH esclude infatti i rifiuti dal suo campo di applicazione [Art. 2 (Par. 2)] e l' ECHA, attraverso la Guida alla Registrazione, conferma che le sostanze recuperate all'interno dell'UE sono esentate dagli obblighi sub titoli II V e VI e, in particolare, dalla registrazione qualora ricorrano determinate condizioni [Art. 2 Par. 7, lett. d)].

Non c'è dunque la necessità di registrare le sostanze recuperate dal rottame metallico che hanno cessato di essere rifiuti e per le quali è già stata effettuata una registrazione a monte comprovata dalla documentazione richiesta dalla lettera d) di cui al sopra citato articolo in possesso della impresa interessata.

All'ECHA è stato richiesto di esprimere un parere ufficiale in merito alla necessità di registrare le sostanze contenute nei rottami ferrosi e non, che vengono raccolti e differenziati e sottoposti solamente a processi meccanici che non ne modificano la composizione chimica originaria.

Secondo l'interpretazione che l'helpdesk nazionale ha sottoposto al vaglio dell'ECHA e degli helpdesk degli altri Stati Membri, il recupero dei rottami metallici avviene nel momento della loro trasformazione, mediante rifusione in prodotti (ad es. lingotti, barre, blumi, ecc,) da parte delle acciaierie o fonderie.

Prima delle operazioni di riciclo effettuate dalle acciaierie e dalle fonderie, i rottami sono normalmente sottoposti a processi meccanici (quali estrazione, taglio, frantumazione, pressatura, ecc) in strutture di recupero autorizzate che non ne modificano la composizione chimica originaria. Solo al termine di queste operazioni meccaniche di recupero, il rottame, definito "materia prima secondaria", viene inviato alle acciaierie e fonderie per la lavorazione in processi industriali.

L'ECHA ha risposto, alla fine dello scorso mese di marzo, come segue:

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di linea guida sul proprio sito web che può essere applicata come risposta al quesito posto dall'helpdesk italiano (http://ec.europa.eu/enterprise/reach/reach_more_info_en.htm). La versione pubblicata sul sito web della Commissione europea non è la versione finale della suddetta linea guida ed è ancora soggetta ad ulteriori commenti e revisioni. Infatti tale proposta è stata affidata all'ECHA per ulteriori sviluppi in cooperazione con gli altri Stati Membri e i pertinenti stakeholder. Non appena concluso il processo di consultazione, la versione finale della linea guida verrà pubblicata e resa disponibile sul sito web dell'ECHA.

Secondo il documento in questione ogni forma di recupero che danno luogo a sostanze in quanto tali, o se contenute in preparati o articoli (il che significa non più trattati secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in material di rifiuti) è considerata fabbricazione ai sensi del REACH (vedi sez. 3.1.1).
Un esempio di metalli recuperati è presentato nella sezione 3.1.5.1.
Comunque fino a quando il rottame metallico è trattato/processato/trasportato come rifiuto (secondo le disposizioni previste dalla legislazione sui rifiuti) gli obblighi del REACH non si applicano.

Da tale risposta si evince quindi che allo stato attuale non è ancora stata presa una posizione ufficiale dall'ECHA e quindi non è possibile stabilire quali soggetti abbiano l'obbligo di registrare le sostanze che risultano dai processi di recupero.

 

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HELPDESK REACH: Sportello FIT – Bando L.46/REACH – termini per la presentazione delle domande e incontri informativi

Si sono conclusi a Milano, Torino e Roma i primi incontri informativi che il Ministero dello Sviluppo Economico sta organizzando, con il supporto dell'IPI, per informare le imprese sulle opportunità offerte dal DM 13 marzo "Programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" di cui all'articolo 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH)" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009).

Per informazioni sui prossimi incontri.

Termini per la presentazione delle domande: le domande potranno essere inviate a partire dall'8 giugno p.v. (60° giorno dalla pubblicazione del Decreto in GU) fino all'8 ottobre 2009 (180° giorno dalla pubblicazione del Decreto in GU).

Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile al seguente indirizzo: http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46

Leggi la Scheda informativa della Misura Sportello FIT

Leggi il Comunicato stampa sul Tavolo della Chimica

Accedi alle presentazioni

Sostanze oggetto della misura di agevolazione Sportello FIT
Sostanze "estremamente preoccupanti" (SVHC) ai sensi dell'art. 57 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 : per le sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la Riproduzione) si può fare riferimento alla Tabella 3.1 dell'Allegato VI1, da pag. 329 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): di categoria 1a e 1b. Per le sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (molto Persistenti e molto bioaccumulabili) si rimanda alla Candidate List del 28 ottobre 2008.

[Note]

[1 La tabella 3.2 riporta lo stesso elenco di sostanze della tabella 3.1. Nella tabella 3.1 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del Regolamento CLP. Nella tabella 3.2 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.]

 

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HELPDESK REACH: Partecipazione degli esperti Helpdesk REACH a seminari di formazione

Al fine di dare maggiore diffusione delle informazioni sul Regolamento REACH e aggiornare le imprese in merito agli adempimenti previsti, gli esperti dell'Helpdesk REACH sono invitati ad intervenire ad eventi informativi e a giornate di formazione che vengono organizzate da diversi soggetti.
Recentemente l'Helpdesk ha partecipato a:

  • Corso specialistico Chemskill REACH-CLP, presso Skillab, Unione Industriale di Torino, 7 e 8 maggio Interventi dell'Helpdesk REACH sui SIEF, le Fonti di informazione sul REACH; aggiornamento in materia di Articoli
    Leggi le presentazioni a cura dell'Helpdesk REACH:

    "I SIEF", Mario Beccia, Helpdesk REACH

    "Le fonti informative per REACH" e "Aggiornamenti in ambito REACH dopo la pre-registrazione", Federica Ceccarelli, esperto Helpdesk REACH
  • Corso di Formazione "La Gestione dei SIEF", Sesto San Giovanni, 27 maggio 2009. L'Helpdesk nazionale REACH è intervenuto nel ruolo di discussant con i relatori e i partecipanti rispetto alle ultime posizioni ufficiali dell'ECHA in materia di SIEF e alle nuove FAQ's sui SIEF in corso di definizione.

 

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Pillole dall'ECHA

  • Il portale delle informazioni e dati per l'Analisi Socio-Economica (SEA)
    L'ECHA ha messo a disposizione un portale web per l'Analisi Socio-Economica (SEA) che presenta un ampio numero di fonti informative utili per la preparazione della SEA ai sensi del Regolamento REACH.
    Tale sito offre la possibilità di effettuare una ricerca delle fonti di dati sulla base della categoria, parole chiavi o testo completo. Le fonti di informazione sono divise in tre categorie chiave:

    Mercati e alternative: sono reperibili fonti sul valore dei mercati, la struttura delle catene di approvviggionamento e le caratteristiche tecniche e socioeconomiche delle alternative disponibili;

    Impatto sulla salute umana: fonti per facilitare l'identificazione e la valutazione dei costi e benefici per la salute umana risultanti da una potenziale restrizione;

    Impatto ambientale: fonti per facilitare l'identificazione e la valutazione dei costi e benefici all'ambiente derivanti da una potenziale restrizione.

    Le queries riportano: (a) il nome e la descrizione di ogni fonte; (b) i tipi di informazione che l'utente può reperire; (c) la copertura e l'applicabilità di ogni fonte; (d) il costo per il reperimento dell'informazione contenuta in quella fonte; e (e), se del caso, i limiti di ogni fonte.

    Accedi al Portale sulla SEA


  • Terminata la consultazione pubblica dell'ECHA sulle 7 sostanze prioritizzate per l'autorizzazione
    Si è conclusa lo scorso 14 aprile la consultazione pubblica lanciata dall'ECHA quest'anno e diretta a tutte le parti interessate per l'invio di commenti relativi all'inclusione di 7 delle sostanze "estremamente pericolose" (cd. SVHC)- già nella Candidate List - tra le sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del REACH e dunque da includere in Allegato XIV del Regolamento.

    I commenti ricevuti sono in fase di verifica da parte dell'ECHA che, entro il 1° giugno di quest'anno, invierà alla Commissione europea la sua raccomandazione finale su quali sostanze debbano essere incluse in Allegato XIV. Laddove una tra queste sostanze inserite in Allegato XIV venga prodotta, importata o utilizzata, sarà necessario richiedere, e ottenere, l'approvazione al fine di continuare ad utilizzare detta sostanza oltre una certa data.

    Lista delle sostanze prioritizzate:

    5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene(musk xylene)
    Alkanes, C10-13, chloro (short chain chlorinated paraffins; SCCPs)
    Hexambromocyclododecane(HBCDD) and all major diastereoisomers identified
    4,4'-Diamino diphenyl methane (MDA)
    Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
    Benzyl butyl phthalate (BHP)
    Dibutyl phthalate (DBP)


  • Avvio del primo progetto coordinato di attuazione del REACH
    REACH-EN-FORCE-1, un progetto congiunto di attuazione del REACH, è stato lanciato in tutta Europa. Gli ispettori nazionali procederanno con la verifica delle pre-registrazioni, delle registrazioni e, laddove possibile – delle Schede di Sicurezza ricevute. Il Forum per lo Scambio di Informazioni sull'Attuazione, che si è incontrato per la quarta volta a maggio ad Helsinki, ha revisionato l'avvio del progetto e concordato sulle azioni future.

    Leggi l'Alert dell'ECHA (EN)


  • Pubblicato a maggio l'accordo sull'aggiornamento della licenza degli end-user
    Una versione rivista dell'accordo di licenza per gli utenti finali di IUCLID 5 è stato pubblicato sul sito IUCLID. Questo nuovo documento è stato predisposto principalmente per consentire agli utenti di utilizzare validamente IUCLID 5 con le funzionalità di Web Service che sono rese disponibili presto sul sito IUCLID (Web Service Application Programming Interface (API)).

    L'ECHA richiama l'attenzione degli utenti sul fatto che questa versione modificata dell'accordo di utilizzo è vincolante per tutti gli utilizzatori correnti di IUCLID5 dalla data della sua pubblicazione. Ai nuovi utenti di IUCLID5 o agli utilizzatori correnti che vogliano usufruire dei Servizi Web sarà richiesto specificatamente di accettare tali termini e condizioni prima di scaricare l'applicativo.


  • Familiarizzare con i SIEF – pubblicati i Top Tips
    L'ECHA ha pubblicato una Scheda su REACH che fornisce i soggetti registranti i più importanti consigli (Top Tips) su come familiarizzare con i SIEF (Forum per lo scambio delle informazioni sulle sostanze). I SIEF giocano un ruolo chiave nell'ambito del REACH e l'ECHA intende fare il massimo per garantire che tali forum siano efficaci nella condivisione dei dati e nella loro valutazione, nonché per la preparazione delle parti comuni della registrazione. Contestualmente, l'Agenzia ricorda alle imprese che i SIEF sono autonomi – non di "proprietà" dell'ECHA.

    Leggi l'Alert dell'ECHA (EN)


  • Job opportunities in ECHA
    Please note that the European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki has launched a call for expressions of interest for temporary agents and contract agents with a view to establish reserve lists for the following profiles:

    Temporary Agent (M/F)
    Head of Unit Legal Service
    Grade: AD12
    Deadline for applications: 15 June 2009 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 Central European Time)
    Location: Helsinki, Finland

    Contract Agent (M/F)
    Web Engineer and Web Assistant
    Function Group III
    Deadline for applications: 15 June 2009 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 Central European Time)
    Location: Helsinki, Finland

    Contract Agent (M/F)
    Helpdesk Officer
    Function Group III
    Deadline for applications: 15 June 2009 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 Central European Time)
    Location: Helsinki, Finland

    For more information : http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp


  • Leggi la Newsletter dell'ECHA di Marzo/Aprile 2009

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