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Pre-registrazione

Scaduto il termine di pre-registrazione
Alla mezzanotte (orario di Helsinki) del 1° dicembre, è scaduto il termine per la pre-registrazione delle sostanze chimiche in regime transitorio (quelle dotate di numero EINECS) presso l'ECHA (l'Agenzia europea per le sostanze chimiche di Helsinki).
L'Italia per domande inoltrate, si é collocata al sesto posto tra i Paesi membri della UE.
Dal 2 dicembre scorso non è quindi più possibile pre-registrare le sostanze in regime transitorio, chi non ha pre-registrato le proprie sostanze sarà tenuto a procedere a registrarle se vorrà continuare a immetterle nel mercato.

Cosa fare dopo la scadenza del periodo di pre-registrazione delle sostanza phase-in?

Leggi l'informativa elaborata dall'Helpdesk a supporto delle imprese che spiega cosa fare dopo la scadenza del periodo di pre-registrazione delle sostanze phase-in e/o consulta le FAQ, sezione pre-registrazione.

Che cos'è la pre-registrazione?

A partire dal 1° giugno 2008 chiunque fabbrichi o importi una sostanza chimica come tale, contenuta in preparati o in articoli e destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e in essi contenuta in quantità superiori a 1 t/anno avrà l’obbligo di registrarla presso l’ECHA (Art. 5 del REACH Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati: "NO DATA, NO MARKET")
Tuttavia per le sostanze cosiddette phase-in il Regolamento prevede di effettuare la loro registrazione preliminare (pre-registrazione). Con la pre-registrazione ogni fabbricante e/o importatore potrà:
in primo luogo
• proseguire le attività di fabbricazione e di immissione sul mercato
e inoltre
• beneficiare delle disposizioni specifiche sulla registrazione previste dall’articolo 23 del Reg. REACH per le sostanze soggette a regime transitorio
• avere accesso alle agevolazioni relative alla condivisione dei dati tra più dichiaranti (partecipazione ai SIEF)

La pre-registrazione prevede la trasmissione da parte del potenziale dichiarante di una serie ridotta di informazioni sulla sostanza all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki.
Per la pre-registrazione non è previsto il pagamento di una tariffa.

La finestra temporale per effettuare la pre-registrazione è stata dal 1° giugno 2008 al 1° dicembre 2008 (incluso). 

Il regime transitorio rappresenta il periodo entro il quale i i fabbricanti o gli importatori dovranno procedere alla registrazione della sostanza. Tali scadenze di registrazione dipenderanno dalla fascia di tonnellaggio delle sostanze.

I fabbricanti o gli importatori di una sostanza in quanto tale, o contenuta in preparati o in articoli e destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e in essi contenuta in quantità superiori a 1 t/anno che non presentano una pre-registrazione, dovranno registrare detta sostanza prima di poter continuare le loro attività di fabbricazione o importazione.
Essi dovranno presentare un fascicolo di registrazione all'ECHA, seguendo le disposizioni previste per le sostanze non phase-in e provvedere al pagamento della relativa tariffa.
I fabbricanti e gli importatori potranno quindi riprendere le attività di fabbricazione o di importazione della sostanza in mancanza di indicazione contraria dell’Agenzia a norma dell’art. 20 paragrafo 2, entro le tre settimane successive alla data di presentazione del fascicolo di registrazione.

Quando effettuare una Pre-registrazione tardiva?

Un’impresa ha la possibilità di pre-registrare dopo il 1° dicembre 2008 se:

  • è in grado di dimostrare che è stabilita nella Comunità europea e se sta fabbricando o importando sostanze phase-in (in quanto tali o in quanto componenti di un preparato) per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 in quantitativi pari o sup eriori a 1 tonnellata all’anno;
  • è in grado di dimostrare che è stabilita nella Comunità europea e che si stanno producendo o importando articoli contenenti sostanze intese essere rilasciate in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008. Inoltre, la sostanza deve essere presente in tali articoli in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno.

Se una impresa rientra in uno dei due casi sopra riportati si applicano le seguenti scadenze
temporali:

  • al più tardi sei mesi dopo la fabbricazione o l’importazione di quantitativi superiori alla soglia di una tonnellata;
  • almeno 12 mesi prima del relativo termine transitorio per la registrazione.


Informazioni dettagliate sulla possibilità di presentare una pre-registrazione tardiva sono disponibili all’Articolo 28, paragrafo 6, del Regolamento REACH, nei documenti orientativi “Guida alla condivisione dei dati” (sezione 3.6 – Fabbricate o importate per la prima volta?) e “Guida ai requisiti per le sostanze contenute in articoli” (sezione 6.4 – Verifica della conformità).


Quali sono le tempistiche di registrazione per le sostanze pre-registrate?
Gli obblighi di registrazione verranno applicati in modo graduale al fine di evitare per l’impresa l’interruzione delle attività di fabbricazione o di importazione di tali sostanze. Le scadenze previste per la registrazione sono correlate sia alla fascia di tonnellaggio in cui ricade la sostanza sia alla sua pericolosità.

  • 30 novembre 2010 scadenza per la registrazione delle:

a) sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o
tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007;

b) sostanze soggette a un regime transitorio classificate come sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1 giugno 2007;

c) sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.

  • 31 maggio 2013 scadenza per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007
  • 31 maggio 2018 scadenza per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007.

Ovviamente è possibile effettuare una registrazione volontaria prima delle scadenze fissate.
I fascicoli per la registrazione potranno essere trasmessi all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a partire dal 1 giugno 2008.

Schema sintetico: Scadenze temporali

La pre-registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio è obbligatoria?
No, è obbligatoria solo se le imprese vogliono beneficiare del prolungamento dei termini previsti per la registrazione.
Qualora l’impresa decida di non presentare una pre-registrazione per una sostanza soggetta a regime transitorio, dal 1° giugno 2008 scatterà per essa l’obbligo di registrazione di detta sostanza.

In tale caso, le imprese devono seguire le disposizioni previste dall’articolo 26 del REACH e compiere accertamenti prima della registrazione. Poiché gli accertamenti saranno possibili solo dopo il 1 giugno 2008, le imprese dovranno sospendere le proprie attività di fabbricazione o di importazione finché il processo di accertamento non è stato completato e non è stato presentato un fascicolo di registrazione completo e accettato dall’ECHA. Inoltre i fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi designati, che non hanno preso parte alla procedura di pre-registrazione non potranno partecipare ai Forum per lo Scambio di Informazioni sulle Sostanze (SIEF), e dovranno procedere senza beneficiare delle scadenza, alle procedure di registrazione nei tempi previsti, a seconda delle quantità di sostanze immesse nel mercato, e proprietà intrinseche delle sostanze.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del sito dell'ECHA sulla Pre-registrazione tardiva, nonché alle seguenti Linee guida:

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